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DECRETO LEGISLATIVO 26/11/2010

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione del Castello della Colombaia di Trapani.

VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l’articolo 32;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825;

VISTE le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

(Trasferimento di beni)

1. E’ trasferito alla Regione siciliana il Castello della Colombaia di Trapani.

 

Art. 2

(Consegna dei beni)

1. I competenti uffici dell’Agenzia del demanio provvedono alla consegna alla Regione del bene di cui all'articolo 1.

2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della regione del bene immobile trasferito ai sensi dell'articolo 1.

 

Art. 3

(Effetti del trasferimento)

1. Il trasferimento del bene con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

 

Articolo 4

(Esenzioni fiscali)

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Di seguito la relazione illustrativa

 

DECRETO LEGISLATIVO 26/11/2010

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione del Castello della Colombaia di Trapani.

VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l’articolo 32;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825;

VISTE le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

(Trasferimento di beni)

1. E’ trasferito alla Regione siciliana il Castello della Colombaia di Trapani.

 

Art. 2

(Consegna dei beni)

1. I competenti uffici dell’Agenzia del demanio provvedono alla consegna alla Regione del bene di cui all'articolo 1.

2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della regione del bene immobile trasferito ai sensi dell'articolo 1.

 

Art. 3

(Effetti del trasferimento)

1. Il trasferimento del bene con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

 

Articolo 4

(Esenzioni fiscali)

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Di seguito la relazione illustrativa

 

Appello

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